Anticipo Naspi 2026, cambiano le regole. Verrà erogata in due rate
Arriva un importante aggiornamento da parte dell’Inps a proposito dell’anticipo Naspi 2026. Con il messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, l’ente precisa che entra in vigore la modifica prevista dall’ultima Legge di Bilancio. Se fino all’anno scorso il pagamento dell’anticipo avveniva in un’unica soluzione, dal primo gennaio 2026 sarà spalmato su due distinti pagamenti.
Grossi cambiamenti in arrivo per l’anticipo Naspi: dal 2026 solo in due rate
Le precisazioni dell’Inps fondamentali per chiarire come funzionerà concretamente quanto disposto dall’articolo 1, comma 176, della Legge n.199/2025, ovvero la Legge di Bilancio per l’anno in corso. Il provvedimento apporta un cambiamento fondamentale nel meccanismo che regola l’erogazione dell’anticipo relativo all’indennità di disoccupazione. In generale, è possibile richiedere l’anticipo per avviare una ditta individuale.
Dunque, se vuole aprire un’attività in proprio (in breve, una partita Iva), il percipiente la Naspi può contare sull’importo di indennità residuo. Basta fare domanda entro 30 giorni dall’avvio dell’attività autonoma (o della sottoscrizione di quota di capitale sociale di una cooperativa). Detto ciò, fino al 2025, il disoccupato poteva contare sull’erogazione di tutto l’importo residuo in un’unica soluzione subito dopo l’accoglimento della domanda.
Arriva il 70% dopo l’accoglimento della domanda, il 30% dopo 6 mesi a specifiche condizioni
Per le domande pervenute all’Inps dal primo gennaio 2026, invece, il pagamento avverrà in due rate. Prima arriverà il 70% dell’ammontare complessivo della residualità di Naspi, subito dopo l’accoglimento della domanda di anticipo. Successivamente, dopo 6 mesi dalla domanda, verrà erogato il restante 30% a patto che vengano rispettati ben precisi requisiti.
Quindi, perché si ottenga il diritto alla seconda erogazione è necessario:
- non avere in corso rapporti di lavoro dipendente (non si può essere assunti da un’azienda, per esempio);
- non essere titolari di pensione diretta (con unica eccezione l’Aoi, l’assegno ordinario di invalidità);
- l’attività “in proprio” deve essere ancora operativa dopo 6 mesi dalla domanda.
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