5×1000: come destinarlo correttamente nella dichiarazione dei redditi 2026
Con l’imminente apertura della stagione dichiarativa 2026, torna all’attenzione dei contribuenti italiani uno degli strumenti di sussidiarietà fiscale più consolidati dell’ordinamento tributario: il 5×1000.
Si tratta di una quota pari a cinque millesimi dell’IRPEF, che lo Stato trasferisce agli enti che compiono attività socialmente rilevanti in proporzione alle preferenze espresse in sede di dichiarazione dei redditi, senza che ciò comporti alcuna variazione nell’importo delle imposte dovute.
Introdotto in via sperimentale con la Legge Finanziaria per il 2006 e reso definitivo nel 2014, il 5×1000 ha attraversato vent’anni di storia fiscale italiana trasformandosi da misura transitoria a pilastro del finanziamento del terzo settore, con un gettito annuale che sfiora stabilmente il tetto massimo consentito per legge di 525 milioni di euro.
Per comprendere l’entità concreta del proprio contributo in base alla situazione reddituale individuale, è possibile consultare questa guida al calcolo del 5×1000 resa disponibile da Fondazione Telethon, ente di riferimento da oltre 35 anni nel finanziamento alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.
Chi può ricevere il 5×1000: le categorie ammesse e le regole di accesso
L’elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del 5×1000 è definito annualmente dall’Agenzia delle Entrate, che pubblica gli elenchi degli iscritti e, successivamente, quelli dei beneficiari effettivi con i relativi importi e il numero di preferenze ricevute.
Le categorie previste dalla normativa vigente comprendono gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (RUNTS), tra cui le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali; gli enti della ricerca scientifica e universitaria; gli enti della ricerca sanitaria; il Comune di residenza del contribuente; le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono attività di rilevante interesse sociale.
La domanda di iscrizione può essere presentata entro e non oltre il 10 aprile. Gli enti già presenti nell’elenco permanente non sono tenuti a ripresentare annualmente la domanda, ma devono mantenere aggiornate le proprie coordinate bancarie nel RUNTS, condizione indispensabile per ricevere l’erogazione.
Come firmare e cosa succede quando non lo si fa
La destinazione del 5×1000 si esercita compilando l’apposita sezione della dichiarazione dei redditi, presente nel Modello 730, nel Modello Redditi Persone Fisiche e nella Certificazione Unica.
Nel caso dei primi due modelli, la sezione è suddivisa in sette riquadri corrispondenti alle diverse categorie di beneficiari: una volta individuato quello di riferimento, è necessario apporvi la firma e inserire il codice fiscale dell’ente prescelto, condizione indispensabile affinché il contributo venga indirizzato integralmente all’organizzazione indicata.
Chi utilizza il Modello 730 precompilato online accede alla sezione tramite il box “scelte 8, 5 e 2 per mille” e segue l’iter guidato di compilazione. Chi riceve invece la Certificazione Unica firma la scheda allegata dedicata al 5×1000, indica il codice fiscale dell’ente, inserisce il tutto in una busta chiusa riportando nome, cognome, codice fiscale e la dicitura “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF” e la consegna a un ufficio postale, a un CAF o a un professionista abilitato.
È importante prestare attenzione all’inserimento del codice fiscale: un codice errato produce lo stesso effetto di una firma senza codice, con la quota che viene ripartita proporzionalmente tra tutti gli enti della categoria prescelta. Va ricordato inoltre che la scelta non si rinnova automaticamente da un anno all’altro: va espressa ogni anno in occasione della nuova dichiarazione.
La procedura avviene nella massima riservatezza: i dati del contribuente non vengono mai comunicati all’ente beneficiario, che riceve dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente l’importo complessivo assegnato e, in alcuni casi, il numero totale delle firme raccolte, senza alcun riferimento all’identità dei singoli firmatari.
Trasparenza e obblighi degli enti beneficiari
L’accesso al 5×1000 comporta per gli enti beneficiari specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione. Le organizzazioni che ricevono le somme sono infatti tenute a redigere un apposito rendiconto che documenti in modo puntuale la destinazione delle risorse percepite, indicando le attività finanziate e i risultati conseguiti.
Questo adempimento deve essere effettuato entro termini definiti dalla normativa e, per importi superiori a determinate soglie, il rendiconto deve essere pubblicato sul sito dell’ente o trasmesso ai ministeri competenti. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, tali informazioni rientrano inoltre negli obblighi di pubblicità già previsti dal Registro, contribuendo a garantire un livello elevato di accessibilità e verificabilità dei dati.
Il sistema è pensato per assicurare che le risorse derivanti dalle scelte dei contribuenti siano effettivamente impiegate per finalità di interesse generale, consentendo al contempo un controllo diffuso sull’operato degli enti beneficiari.
Le scadenze della dichiarazione dei redditi 2026
Per chi intende destinare il proprio 5×1000 nell’anno fiscale in corso, il riferimento operativo è il calendario della dichiarazione dei redditi 2026. Dal 30 aprile 2026 è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata, accessibile tramite SPID, CIE o CNS nell’area riservata del contribuente.
Dal 15 maggio 2026 è possibile accettare il modello, apportare eventuali modifiche o integrazioni e procedere all’invio telematico. La scadenza ultima per la presentazione del Modello 730 è fissata al 30 settembre 2026, termine perentorio sia per gli invii diretti che per quelli effettuati tramite CAF o professionista abilitato.
Una prenotazione anticipata presso un intermediario consente di gestire la pratica con la dovuta attenzione, evitando il picco di richieste che si registra tradizionalmente nei mesi estivi.
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