Rottamazione quinquies 2026: cosa succede ai decaduti, le discrepanze normative
La nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un’opportunità di risparmio unica ma nasconde non poche insidie burocratiche in caso di mancato pagamento.
La definizione agevolata dei debiti col Fisco permette di abbattere sanzioni e interessi, tuttavia, non si può “sbagliare”. Infatti, l’eventuale decadenza porta a delle conseguenze decisamente non trascurabili: saltare le scadenze non comporta il ritorno al debito originario ma rischia di precludere ogni futura dilazione ordinaria. Ecco cosa accade se si interrompe il piano di ammortamento e quali sono le conseguenze pratiche previste dall’Agenzia delle Entrate.
Decadenza rottamazione quinquies: quando si perde il beneficio
La perdita delle agevolazioni avviene in base a un meccanismo automatico che scatta al verificarsi di specifiche condizioni di inadempimento. Secondo le linee guida attuali, il contribuente decade dai benefici della sanatoria nei seguenti casi:
| Evento di Inadempimento | Soglia di Tolleranza |
| Rata Unica (31 luglio 2026) | Nessuna: il mancato versamento causa la decadenza immediata. |
| Pagamento Rateale | Mancato versamento di due rate (anche non consecutive). |
| Chiusura Piano | Mancato versamento dell’ultima rata prevista dal piano. |
| Importo Insufficiente | Anche un pagamento parziale sotto la soglia minima determina l’inefficacia. |
Il piano di rientro può estendersi fino a 54 rate bimestrali (circa nove anni) con un tasso di interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Sebbene la lunga durata favorisca la sostenibilità, aumenta proporzionalmente il rischio di incorrere in imprevisti finanziari che potrebbero portare al superamento della soglia di decadenza rendendo vano lo sforzo profuso fino a quel momento.
Il blocco della rateizzazione e le discrepanze normative
Il punto più controverso del regolamento della rottamazione quinquies però riguarda il “dopo” decadenza, ovvero la possibilità di usufruire comunque della rateizzazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973. Mentre la FAQ n. 15 dell’Agenzia delle Entrate Riscossione afferma esplicitamente che i carichi decaduti dalla rottamazione quinquies non sono più rateizzabili, il comma 95 della L. 199/2025 sembra essere più sfumato, non menzionando direttamente un divieto così rigido.
Insomma, presto servirà un chiarimento ufficiale o una norma interpretativa sul punto, il rischio è che un semplice intoppo nel pagamento delle rate bimestrali (minimo 100 euro) si trasformi in un vicolo cieco finanziario senza possibilità di ulteriore dilazione del debito. Al di là di questa incertezza, si può riepilogare velocemente cosa accade in caso di decadenza dalla rottamazione:
- Acquisizione versamenti: Le somme già pagate restano al fisco come acconto sul debito residuo.
- Ripresa riscossione: Ripartono immediatamente i termini di prescrizione e le procedure esecutive.
- Azioni cautelari: L’AdER può attivare nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui beni del debitore.
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