Dirigente perde la causa di lavoro con il Comune: «Non fu demansionata»
Dirigente perde la causa contro il Comune di Cortina. La Cassazione Civile ha rigettato il ricorso di M.F., che sosteneva non solo di essere stata demansionata ma anche di aver sofferto un danno biologico ed esistenziale per via di condotte vessatorie e mobbing. La funzionaria è stata condannata al pagamento di 2.700 euro per questioni molto tecniche e potrebbe essere costretta a versare anche un’altra somma, a titolo di quello che si chiama contributo unificato.
La donna era stata assunta nel settembre 1996, quando il sindaco era Paolo Franceschi, come funzionario vice-segretario ottava qualifica funzionale “responsabile area segreteria Servizi scolastici e di custodia”; nel gennaio di tre anni dopo, è stata nominata con decreto sindacale “responsabile dell’area segreteria e affari generali” e nel maggio 2005, le è stato conferito l’incarico di dirigente del settore “Segreteria e affari generali”, poi prorogato per tre mesi, tra maggio e agosto 2007 dal primo cittadino Andrea Franceschi. La dipendente ha agito in giudizio, rivendicando il diritto al risarcimento del danno per demansionamento professionale e danno biologico ed esistenziale da condotte vessatorie e mobbizzanti poste in essere dal Comune, nonché il diritto a una posizione organizzativa per il periodo dal 28 agosto 2007 al 3 febbraio 2008, oltre che a differenze di stipendio. Il nuovo sindaco aveva dichiarato alla stampa di voler ridimensionare il ruolo della dirigente comunale «legata agli esponenti della precedente amministrazione». Cessato l’incarico di dirigente, nel mese di agosto 2007, M.F. era rimasta al lavoro come funzionario vicesegretario generale, senza l’attribuzione di alcun incarico con potere di firma. Nella delibera del 21 novembre 2007 il Comune aveva soppresso la dirigenza. La ricorrente aveva chiesto l’aspettativa non retribuita dal 4 febbraio al primo maggio 2008, data del trasferimento volontario nel Lazio.
Il Tribunale aveva escluso il demansionamento, dando però atto a M.F sulla posizione organizzativa e, dopo una consulenza tecnica, aveva condannato il Comune a al pagamento di più di 6 mila euro a titolo di differenze retributive per il mancato conferimento dell’incarico dal settembre 2007 al gennaio 2008 e di oltre 11 mila per gli stipendi non percepiti durante l’aspettativa. La Corte d’Appello ha stabilito, invece, che la donna non aveva diritto ad alcun diritto al risarcimento, nemmeno per il periodo di aspettativa, dando ragione al Comune. Ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi, ritenuti infondati e rigettato lo scorso 20 aprile.